ALCOL E GUIDA.EFFETTI SULL’ORGANISMO DI QUANTITA’ CRESCENTI DI ALCOL CONSUMATO.

L’alcolemia è la quantità di alcol che si trova nel sangue dopo l’ingestione di bevande alcoliche .
In virtù delle differenze metaboliche e fisiologiche tra sesso maschile e femminile le donne sono più vulnerabili all’alcol e raggiungono livelli di alcolemia più elevati con quantità inferiori di alcol consumato e con una maggiore rapidità.
Una concentrazione di 0,2 grammi di alcol si raggiunge con l’ingestione
a stomaco pieno di 12 grammi di alcol puro, corrispondenti al consumo di:

– un bicchiere di vino di 125 cc. da 11°
– una lattina di 330 cc. da 4,5°
– un bicchierino di superalcolico di 40 cc. da 40°

Due bicchieri (24 grammi di alcol) sono in questo caso sufficienti per una donna a raggiungere il limite legale da non superare alla guida (in ogni caso è da ricordare che molto varia da fattori quali il peso corporeo, l’avere o meno assunto cibo ed altro).

0,2-0,4

Riflessi leggermente disturbati, aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente in virtù di una riduzione della percezione del rischio; vi è una tendenza a guidare in modo più rischioso; difficoltà di coordinazione; prestazioni alla guida minori.

0,5

Limite legale. Il campo visivo si riduce prevalentemente a causa della riduzione della visione laterale (più difficile perciò controllare lo specchietto retrovisore o controllare le manovre di sorpasso; contemporaneamente si verifica la riduzione del 30-40% della capacità di percezione degli stimoli sonori, luminosi e uditivi e della conseguente capacità di reazione.

0,6

Movimenti e ostacoli percepiti con notevole ritardo, facoltà visiva laterale fortemente compromessa.

0,7

Tempi di reazione fortemente compromessi; l’esecuzione dei normali movimenti attuati alla guida è confusa e conduce sempre a gravi conseguenze.

0,9

Compromessi: l’adattamento all’oscurità, la capacità di valutazione delle distanze, degli ingombri, delle traiettorie dei veicoli e delle percezioni visive simultanee (ad esempio di due autoveicoli se ne percepisce solo uno).

1

Ebbrezza manifesta, disturbi motori che rendono precari l’equilibrio. Alterazione dell’attenzione, capacità visiva minima e tempi di reazione inadeguati, maggior tendenza alla distrazione. Capacità di valutazione di ingombri, distanze e movimenti fortemente compromessa.
>1
Lo stato di euforia viene sostituito da uno stato di confusione mentale e totale perdita di lucidità con sopore e sonnolenza intensa.
>1,5
Percezione sensoriale molto ridotta, forte alterazione dell’attenzione, capacità visiva minima, disorientamento.
>2
Forte confusione mentale, perdita di lucidità con sopore, intossicazione generale.
Con alcolemia maggiore a 3 rischio di coma

Cosa prevede il Codice della strada

La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall’ art. 186 del codice della strada. E’ un reato di competenza del Tribunale.

Con il nuovo decreto-legge del 23 maggio 2008, n.92,convertito in Legge nr. 125 del 24 Luglio 2008 le sanzioni sono ancora più severe:

Tasso alcolemico – Sanzione

  • tra 0,5 g/l a 0,8 g/l ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
  • tra 0,8 e 1,5g/l ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi. Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi e 1 anno.
  • oltre 1,5 g/l ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi. Sospensione della patente da 1 a 2 anni. Confisca del veicolo con la sentenza di condanna.

E il veicolo?

In caso di constatazione di tasso alcolemico sopra la norma, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è possibile affidarlo ad altra persona lo stesso può essere fatto recuperare da un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di soccorso stradale e deposito per trasportarlo presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero, in mancanza presso l’autorimessa del soggetto che ha proceduto al recupero stesso. Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 gr/l è invece disposto il sequestro preventivo ai fini della confisca che verrà disposta in sede di condanna.
E’ prevista la decurtazione dei punti sulla patente
Per questo tipo di reato è prevista la sottrazione di 10 punti (il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo l’01.10.2003 e da meno di 3 anni).

Casi di revoca della patente di guida

Se la stessa persona compie piu violazioni nel corso di un biennio o se la violazione è commessa da conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio etc.), la patente viene sempre revocata e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.

Nel caso di incidente stradale

Quando una persona in stato di ebbrezza con tasso alcolemico inferiore a 1,5 gr/l, provoca un incidente stradale, il giudice con la sentenza di condanna impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5gr/l è disposta la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico

La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. L’esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l’una dall’altra.
Chi senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito penale con le seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi ad un anno
b) ammenda da 1.500 a 6.000 euro
c) sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti
d) confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Con l’ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale.
Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
29 maggio 2008
N.B.: IN CASO DI GUIDA DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE L’INTERESSATO INCORRERA’ NELLA REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA AI SENSI DELL’ART. 218/6° COMMA DEL CODICE DELLA STRADA